Art. 19.
(Validità delle licenze).

      1. Le licenze di cui all'articolo 6 non sono soggette a scadenza purché il titolare dimostri il permanere dei requisiti psico-fisici presentando, all'Ordine provinciale di competenza, la certificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 con cadenza biennale.
      2. Il titolare, ai fini della conservazione del titolo, deve altresì presentare all'Ordine provinciale di competenza la certificazione

 

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di cui al comma 2 dell'articolo 4 con cadenza annuale, allegando la ricevuta di versamento di 26 euro sul conto corrente intestato alla Tesoreria generale dello Stato.