1. Le licenze di cui all'articolo 6 non sono soggette a scadenza purché il titolare dimostri il permanere dei requisiti psico-fisici presentando, all'Ordine provinciale di competenza, la certificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 con cadenza biennale.
2. Il titolare, ai fini della conservazione del titolo, deve altresì presentare all'Ordine provinciale di competenza la certificazione